Recuperare l’assegno di mantenimento all’estero quando il genitore onerato non è in Italia

Recuperare l’assegno di mantenimento all’estero

Quando l’ex coniuge non vive in Italia: oggi esistono diversi modi per recuperare l’assegno di mantenimento all’estero di tuo figlio.

Il diritto dell’Unione Europea afferma il principio generale del riconoscimento reciproco delle decisioni dei giudici negli Stati membri, come vero e proprio fondamento della cooperazione giudiziaria sia in materia civile che penale.

Questo implica che una sentenza di divorzio o il decreto di omologa della separazione che fissano l’assegno di mantenimento e che sono titoli che giustificano l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 474 c.p.c., sono riconosciuti come titoli idonei ad agire in giudizio per recuperare l’assegno di mantenimento all’estero.

Ulteriore norma che può essere applicata quando l’ex coniuge risiede all’estero è l’art 156, comma 6, c.c. che prevede, in caso di gravi e ripetute inadempienze del provvedimento di separazione, il genitore affidatario può richiedere al giudice il sequestro di parte dei beni dell’obbligato.

L’autorità giudiziaria può anche ordinare, a terzi debitori dell’ex coniuge che non paga il mantenimento, di versare parte delle somme dovute periodicamente, direttamente all’avente diritto.

Anche l’art 8, comma 7, della legge 898/1970, dà la possibilità al genitore affidatario di chiedere, al giudice che ha emesso la sentenza di divorzio, il sequestro dei beni di quello inadempiente. Questo può essere richiesto anche per somme dovute, dal terzo, a quello inadempiente, fino alla metà dell’ammontare dell’assegno.

Tuttavia, è sufficiente dimostrare la concreta possibilità che il diritto al mantenimento possa essere pregiudicato. Perciò, questa tutela può essere attivata anche se l’inadempimento dell’ex coniuge non è grave né ripetuto.

Dopo la notifica della sentenza o del decreto al destinatario, si procede con la notifica dell’ atto di precetto e, dopo dieci giorni da tale momento,è possibile procedere con il pignoramento.

Si può, così, recuperare l’assegno di mantenimento all’estero, moltiplicato per i mesi in cui non è stato corrisposto e maggiorato con gli interessi e la rivalutazione Istat. Se l’ex coniuge non possiede beni, conti o entrate in Italia, occorre richiedereal giudice che ha emesso il provvedimento, anche l’esecutorietà del titolo, per attestare il credito nello Stato estero, dopodiché si può attivare la procedura esecutiva.

Come tutelare il diritto del figlio al mantenimento in assenza di una sentenza che lo statuisca?

In assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, spesso accade che il genitore non collocatario smetta di erogare il contributo al mantenimento del figlio. Dunque, durante tale periodo, può esservi una minore tutela e il genitore affidatario può incontrare difficoltà nel recuperare l’assegno di mantenimento all’estero.

Cosa fare in questi casi?

Il diritto al mantenimento in Italia è tutelato anche penalmente: l’art 570 c.p. punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare.Se il coniuge risiede all’estero è possibile denunciarlo e instaurare un processo in Italia. La sentenza di condanna può essere eseguita nello Stato in cui egli vive, secondo le norme contenute nel Capo II del Titolo IV, libro XI del codice di procedura penale.

Inoltre, in Europa, l’art 696bis c.p.p., afferma il riconoscimento reciproco delle decisioni dei giudici negli Stati membri.

Come recuperare l’assegno di mantenimento all’estero se l’ex coniuge vive in un Paese extraeuropeo ?

Si può inoltrare una domanda all’Ufficio dell’Autorità Centrale Italiana, presso il Dipartimento per la giustizia minorile istituito dalla Convenzione dell’Aja del 2007, firmata da tutti gli Stati UE tranne la Danimarca. Tali organismi sono presenti anche negli altri Stati contraenti: Albania, Bielorussia, Brasile, Burkina Faso, Bosnia Erzegovina, Canada, Montenegro, Norvegia, Stati Uniti d’America, Turchia, Ucraina.

Si può richiedere all’Autorità Centrale:

  • l’emissione di una sentenza di condanna, nel Paese estero, a pagare il mantenimento;
  • l’esecuzione forzata o la modifica del provvedimento ottenuto dal giudice italiano o di altro Stato membro;

La tutela del diritto al mantenimento da parte dell’ex coniuge all’estero è stata ulteriormente ampliata.

Il Regolamento europeo 04/2009:

  • Promuove la collaborazione tra le Autorità Centrali, che adottano le misure per avviare le azioni, richieste tramite gli Uffici di altri Paesi europei;
  • Introduce la possibilità di richiedere al giudice straniero l’accertamento della paternità, la sospensione o limitazione dell’esecutività della decisione già ottenuta, provvedimenti provvisori;
  • Agevola l’acquisizione di prove e informazioni sulle condizioni dell’ex coniuge all’estero e le composizioni amichevoli.

Come richiedere l’assistenza dell’Autorità Centrale Italiana ?

Compilandoautonomamente il modulo scaricabile dal sito del Ministero della Giustizia e spedendolo all’indirizzo di posta elettronica autoritacentrali.dgmc@giustizia.it.L’Ufficio risponderà con informazioni precise e la lista dei documenti necessari per inoltrargli la domanda. E’ disponibile anche un modulo facoltativo per la dichiarazione degli arretrati, reperibile al link modulo facoltativo per dichiarare gli assegni alimentari arretrati.html. Una volta inoltrata la domanda all’Autorità Centrale Italiana, questa fornisce assistenza legale all’estero gratuita, se il mantenimento riguarda figli minori di 21 anni. Altrimenti, il Regolamento europeo 04/2009 prevede che il Paese estero debba comunque garantire il gratuito patrocinio nella misura più ampia e favorevole all’interessato.

Matilde Mazze
Dott.ssa in giurisprudenza

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *