Sposarsi senza amore: il matrimonio simulato

matrimonio simulato

Sposarsi senza amore per ottenere la pensione, l’adozione o la cittadinanza significa contrarre un matrimonio simulato.

In questo articolo indagheremo sulla validità di un matrimonio concluso per perseguire uno scopo predeterminato e beneficiare degli effetti connessi allo status di coniuge.

Quando è possibile parlare di matrimonio simulato?

Il matrimonio simulato è il matrimonio contratto senza l’intenzione di instaurare un rapporto coniugale, ma al solo scopo di beneficiare di taluni effetti derivanti dalla conclusione del contratto matrimoniale.

Si pensi ad esempio:

  • ad una straniera che con lo scopo di acquistare la cittadinanza italiana sposa un anziano ricoverato in uno ospizio oppure
  • al caso di due persone che si uniscono in matrimonio affinché il bambino in arrivo diventi figlio legittimo e non figlio naturale.

Requisito indispensabile perché si possa parlare di matrimonio simulato è la volontà di entrambi i coniugi di non esercitare i diritti da esso derivanti e di non rispettare i doveri coniugali.

Al contrario, non si parla più di matrimonio simulato quando è solo uno degli sposi a nascondere un doppio fine, senza esternarlo al suo futuro coniuge. In questo caso il soggetto non potrà chiedere l’annullamento del matrimonio.

È valido il matrimonio?

Il matrimonio dal punto di vista civilistico è assolutamente valido. La legge, però, consente ai coniugi, i quali abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti che ne discendono, di impugnarlo e farne dichiarare la nullità. In questo modo, gli sposi dopo aver conseguito lo scopo per cui si sono sposati acquistano lo stato di libero.

Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per ottenere l’annullamento del proprio matrimonio è sempre opportuno rivolgersi al proprio consulente legale di fiducia.

Qui di seguito ne illustreremo la normativa e le condizioni.

Disposizione normativa

Il matrimonio simulato viene disciplinato all’art. 123 del codice civile il quale sancisce: «Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. L’azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima».

Quando può essere annullato il matrimonio simulato?

Il matrimonio simulato può essere annullato entro un anno dal giorno della celebrazione.

Decorso tale periodo i coniugi non potranno più chiedere l’annullamento e il matrimonio produrrà i suoi effetti in capo ad essi: obblighi di fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia secondo le proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.

Trascorso un anno dalla celebrazione del matrimonio gli sposi potranno sciogliere il loro legame esclusivamente con il divorzio.

Cosa occorre dimostrare per ottenere l’annullamento?

Il soggetto che vuole annullare il matrimonio simulato deve dimostrare:

  • L’esistenza di un accordo tra i due soggetti concluso prima del matrimonio,
  • Il fatto di non aver convissuto come coniugi dopo la celebrazione.

La prova è libera: gli sposi possono impugnare il contratto matrimoniale con ogni mezzo, chiamando in causa testimoni o producendo un accordo scritto per esempio.

Per evitare che i coniugi utilizzino in modo fraudolento lo strumento di cui all’art. 123 c.c. e chiedano l’annullamento del matrimonio come alternativa al divorzio, il giudice esaminerà con molta attenzione le dichiarazioni dei coniugi che agiscono in giudizio per ottenere l’annullamento del matrimonio per simulazione.

È sempre possibile annullarlo?

Vi sono dei casi in cui il matrimonio non può essere annullato. Descriviamo i casi.

  • CONVIVENZA SUCCESSIVA AL MATRIMONIO:

La legge ritiene che il matrimonio, sebbene celebrato con scopo diverso da quello dichiarato, non sia più annullabile per simulazione ove i coniugi abbiano convissuto dopo la stipula del contratto matrimoniale.

In tale caso non è sufficiente la mera coabitazione, ma è necessario che i coniugi abbiano consumato il matrimonio e abbiano assunto i diritti e obblighi reciproci di marito e moglie (assistenza morale e materiale, fedeltà, collaborazione).

  • RISERVA MENTALE

La riserva mentale non è altro che la divergenza tra volontà e dichiarazione.

Il matrimonio simulato non può essere impugnato nel caso di riserva mentale, cioè quando uno dei due coniugi, pur esprimendo esteriormente il proprio consenso nuziale, abbia l’intenzione di invalidare il matrimonio e tenga il suo intento nascosto all’altro. Questa circostanza non influenza la validità della dichiarazione e non assume  rilevanza giuridica per l’ordinamento italiano.

Il matrimonio viziato dalla riserva mentale si considera nullo solo per il diritto canonico.

Diversamente dall’ordinamento giuridico italiano, l’ordinamento canonico, attribuisce valore alla volontà e non alla dichiarazione.

Per ulteriori informazioni sulla simulazione di matrimonio o più in generale sui presupposti per chiederne l’annullamento non esitare a contattarci.

Maria Bertone
dott.ssa in Giurisprudenza

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