L’abbandono del tetto coniugale

L’abbandono del tetto coniugale

L’abbandono del tetto coniugale o allontanamento definitivo dall’ abitazione familiare  sono i quesiti più dibattuti nelle sedi giuridiche.
Con l’espressione “abbandono del tetto coniugale” si intende l’allontanamento definitivo ed unilaterale di un coniuge dalla casa familiare, determinando l’interruzione della coabitazione, quale obbligo matrimoniale.
Le conseguenze giuridiche dell’abbandono del tetto coniugale possono essere sia civili che penali.

Quali sono i rilievi civili?

In relazione al profilo civile, il coniuge che abbandona il tetto coniugale senza una “giusta causa” viola i doveri matrimoniali disciplinati dall’articolo 143 del codice civile e di conseguenza potrà ottenere un addebito della separazione.

In merito la Corte di Cassazione ha più volte precisato “che l’abbandono del domicilio coniugale non può legittimare l’addebito della separazione se l’abbandono è una conseguenza del comportamento dell’altro coniuge o se la convivenza coniugale sia divenuta irrimediabilmente intollerabile”. Ed ancora “il volontario abbandono del tetto coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione in quanto comporta l’impossibilità della convivenza. Tuttavia a chi ha attuato l’abbandono è lasciata la possibilità di provare che lo stesso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge”.(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 febbraio – 23 giugno 2020, n. 12241)

Pertanto, qualora il coniuge decida di allontanarsi da casa senza il volere dell’altro, occorre che abbia un valido motivo, ex adverso il giudice dichiarerà la cessazione del matrimonio con addebito a colui che con la propria condotta ha decretato l’intollerabilità della convivenza.

Da questa dichiarazione conseguono due effetti:

  • la perdita del diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento;
  • la perdita dei diritti di successione in caso di decesso dell’ex coniuge.

I profili penali dell’abbandono del tetto coniugale

Le conseguenze giuridiche dell’abbandono del tetto coniugale possono altresì assumere rilievi penali nel caso di violazione degli obblighi di reciproca assistenza morale e materiale.

Invero l’abbandono del tetto coniugale configurerebbe il reato di cui all’art. 570 del codice penale rubricato violazione degli obblighi di assistenza familiare che  punisce chi abbandonando “il domicilio domestico, o serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge
Sul punto la Suprema Corte con sentenza n. 12310/2012 ha chiarito come l’abbandono della casa coniugale  integri una condotta penalmente rilevante solo se “risulti ingiustificato e connotato da un disvalore etico e sociale”.

Il reato si configura qualora il coniuge, che ha abbandonato la casa familiare, si sottragga volontariamente agli obblighi di assistenza facendo mancare i mezzi di sussistenza alla prole e al coniuge, ai sensi degli articoli 570 e 570 bis del codice penale.
In particolare l’art. 570 bis c.p., introdotto nel 2018, ha esteso l’efficacia penale dell’art. 570 c.p. agli inadempimenti di carattere sostanzialmente economico del coniuge che vi è tenuto.

L’abbandono del tetto coniugale è sempre illegittimo?

Le conseguenze giuridiche dell’abbandono del tetto coniugale saranno insussistenti se tale condotta segue a un’irreparabile crisi coniugale o se il coniuge dopo l’allontanamento abbia comunicato all’altro (privo di reddito) la sua nuova dimora e continui a fornirgli i mezzi di assistenza morale ed economica.

L’allontanamento, inoltre, viene considerato legittimo in quanto sussistono determinate situazioni o valide ragioni che rendono intollerabile la convivenza: Violenza fisica e psichica, infedeltà, invadenza dei parenti o il rifiuto dei rapporti sessuali.
In tutti questi casi il coniuge che abbandona il tetto coniugale deve dimostrare oltre alla sussistenza di tali circostanze, che la sua condotta sia conseguenza e non la causa di una intollerabilità della convivenza.

                                                                                                        Avv. Debora STASOLLA 

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