Il Gratuito Patrocinio. Condizioni di ammissibilità

Il gratuito patrocinio: l’effettività del diritto di difesa e del giusto processo

L’ordinamento giuridico italiano, e nello specifico l’art. 24 della  Costituzione, sancisce l’inviolabilità del diritto difesa in ogni stato e grado del procedimento, di cui l’istituto del gratuito patrocinio è espressione.

Con il gratuito patrocinio, infatti,  il legislatore riconosce anche ai soggetti non abbienti dei mezzi “per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.

Più in particolare, con l’entrata in  vigore della legge 2001 n. 134 e con del D.P.R. 2002 n. 115, il legislatore ha stabilito i presupposti in presenza dei quali si può accedere al beneficio del gratuito patrocinio.

Il gratuito patrocinio nell’ordinamento internazionale

Il riconoscimento dell’istituzione del gratuito patrocinio non è una prerogativa dell’ordinamento italiano, avendo una rilevanza giuridica a livello internazionale: l’art.6 della Cedu, infatti, seppure con riferimento al solo processo penale, prevede che “ogni accusato ha diritto di difendersi personalmente o con l’assistenza di un difensore”, nonché “se non ha i mezzi per pagare un difensore.., a potere essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia”. Ancorché non previsto normativamente, la giurisprudenza europea l’ha esteso comunque anche al processo civile.

Ancora, esso viene contemplato anche nel Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e dalla Carta UE dei diritti fondamentali.

Quali soggetti possono presentare l’istanza per il gratuito patrocinio?

Possono richiedere il beneficio del gratuito patrocinio: tutti i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale nel momento in cui si è verificato il fatto oggetto dell’instaurando giudizio,  gli apolidi e gli enti o associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica.

Ancora, è necessario il possesso del requisito reddituale, il cui ammontare viene stabilito dal legislatore ogni due anni in base all’indice ISTAT utilizzato per le rivalutazioni monetarie.

Secondo l’aggiornamento del 2020 il limite di reddito è stato pari a € 11.493,82; l’ultimo Decreto del Ministero della Giustizia, invece, ha previsto un nuovo limite reddituale pari a € € 11.746,68. Il riferimento è al reddito imponibile per l’applicazione dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi.

Di quali redditi si tiene conto al fine dell’istanza?

Se l’istante convive con altre persone, il reddito sulla cui base valutare l’ammissibilità dell’istanza proposta, è quello complessivo derivante dalla somma di tutti i soggetti del nucleo familiare. Inoltre, nel gratuito patrocinio penale, il limite di reddito di ogni soggetto è aumentato di € 1.032,91.

Siffatto cumulo dei redditi è escluso nel caso in cui gli interessi dell’istante vengano a confliggere con quelli degli altri familiari (si pensi al caso della separazione),e non è poi mai applicato nel caso di procedimenti aventi ad oggetto diritti della personalità.

Vi sono fattispecie per le quali non si tiene conto del requisito reddituale?

A norma dell’art. 76, comma 4 ter sono ammessi a godere dal gratuito patrocinio, a prescindere dalle condizioni economiche, le persone offese di taluni reati, tra i  quali il reato di maltrattamenti, di violenza sessuale e di stalking, nonché i minori, quando persone offese di reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600 ter, 600 quinquies e 609 undecies, cioè di fattispecie nelle quali vengono in rilievo beni di primaria importanza, come la libertà di autodeterminazione e la sfera sessuale.

 Sul punto di recente si è pronunciata la Corte Costituzionale (sentenza 11 gennaio 2021 n. 1), che ha confermato la legittimità della normativa in questione, dando una piena e concreta tutela, – anche sotto il profilo dell’”accesso alla giustizia”- alle vittime dei predetti reati.

Come si richiede il beneficio del gratuito patrocinio?

La procedura è differente a seconda che si proponga per il processo civile o penale: nel primo caso l’istanza va proposta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che entro dieci giorni ne valuterà l’ammissibilità; nell’altro verrà inoltrata direttamente al Magistrato.

In entrambi i casi l’Avvocato ha l’obbligo deontologico di informare il cliente della possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio, laddove ne ricorrano i presupposti, come previsto dall’art. 27 del Codice deontologico.

Quali sono gli effetti del gratuito patrocinio?

L’istante, ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, non dovrà sostenere le spese legali, che saranno a carico dello Stato. Commette illecito disciplinare l’Avvocato che richieda compensi.

Inoltre, una volta ottenuta l’ammissione, il beneficiario sarà tenuto a comunicare ogni anno le variazioni reddituali che si sono verificate nel precedente anno fiscale, e che possano determinare il superamento del predetto limite reddituale.

Quali procedimenti sono esclusi?

Non rientrano nell’ambito del gratuito patrocinio, i procedimenti aventi ad oggetto pretese manifestamente infondate e, nell’ambito della materia penale, quelli per reati di evasione fiscale, e ancora, quelli in cui sia già previsto più di un difensore, nonché per i condannati con sentenza definitiva per reati di stampo mafioso e di traffico di stupefacenti e tabacchi.

E, infine, esclusa la materia strettamente stragiudiziale,

Conclusioni

In un’ottica di garanzia dei principi di rilevanza costituzionale, si auspica un ulteriore incremento sul piano applicativo del beneficio del gratuito patrocinio, che tenga in maggiore considerazione le condizioni economiche del singolo individuo. L’attuale  normativa, infatti, rischia talvolta di escludere soggetti, che ancorché inseriti in un  nucleo che supera i limiti reddituali, sia poi impossibilitato ad affrontare le spese giustizia sulla base della propria e singola condizione economica.

Va, ad ogni modo, riconosciuta e apprezzata l’introduzione di un istituto di alta civiltà giuridica.

 Provvidenza Nocito
Avvocato

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *