Il coronavirus non blocca il diritto di visita dei figli

il coronavirus non blocca il diritto di visita

Emergenza Covid – 19

Il coronavirus non blocca il diritto di visita dei figli di genitori separati nonostante il recente DPCM 22 marzo 2020.

La pandemia del Covid-19 è una emergenza sanitaria che sta coinvolgendo tutti i continenti e che sta impattando sui sistemi sanitari in una misura talvolta insostenibile, soprattutto laddove la numerosità dei contagi è elevatissima. Ma l’impatto della pandemia sugli orizzonti della vita quotidiana – la sofferenza, il disagio, la solitudine, l’isolamento – sta alterando inevitabilmente  anche la dimensione soggettiva e collettiva della vita sociale delle famiglie e delle coppie separate che devono gestire l’accudimento dei figli in condizioni di emergenza.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il 22 marzo 2020 il DPCM che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. L’art. 1 del menzionato Decreto (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) recita alla lett. b) che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

Limitazione della libertà di circolazione: il coronavirus non blocca il diritto di visita dei figli

Il DPCM del 22 marzo 2020 ha generato l’ansia e la preoccupazione dei genitori separati, spesso padri residenti in comuni diversi da quello delle ex moglie o delle ex compagne. Molti genitori separati si sono chiesti, infatti,  se la previsione del  “divieto a tutte le persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano” potesse limitare gli spostamenti effettuati al fine di rispettare gli obblighi inerenti l’affido dei figli minori e quindi comprimere il diritto dei figli alla bigenitorialità, un diritto costituzionalmente tutelato.  Le prescrizioni sanitarie emergenziali, quali quella del Covid-19, difatti possono comprimere diritti costituzionali (come appunto il diritto di circolazione sul territorio nazionale,  la libertà di iniziativa economica privata e il diritto alla privacy), ma è lo stesso articolo 1 del Decreto ad introdurre la deroga delle “comprovate esigenze di assoluta urgenza”.  Quindi, l’interrogativo a cui occorre dare una risposta è se la necessità di un minore di essere accudito da entrambi i genitori (diritto discendente da norme costituzionali oltre che dal provvedimento dell’Autorità Giudiziaria) possa essere inquadrata come un’esigenza urgente. Ebbene, la risposta deve ritenersi positiva ed è stato lo stesso Ministero dell’Interno a confermarlo introducendo il 26 marzo 2020 un nuovo modulo di autodichiarazione nel quale è espressamente indicata la possibilità di spostarsi per  eseguire gli obblighi di affidamento dei figli.

Pertanto deve ritenersi che gli spostamenti utili a consentire al genitore separato non collocatario la frequentazione dei figli non rientrano nel divieto di transito all’interno del Comune di residenza e tra Comuni imposto dal Governo. Il coronavirus non blocca il diritto di visita dei figli di genitori separati.

Tra l’altro è stato lo stesso Governo a chiarire, in occasione dell’emanazione del passato  DPCM dell’8 marzo 2020, che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio».

Il diritto di visita e frequentazione era quindi consentito dai decreti ministeriali dell’8 marzo 2020, rientrando nelle “situazioni di necessità” ivi previste e deve ritenersi consentito anche oggi, a seguito dell’emanazione del DPCM 22 marzo 2020 con cui il Governo ha emanato nuove e ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Eventuali richieste in deroga da parte di uno dei genitori non sono legittimate dalle attuali disposizioni e misure di contrasto al coronavirus. I genitori potranno spostarsi per accompagnare i propri figli dal papà o dalla mamma, valutando caso per caso, con la diligenza del “buon padre di famiglia” il rischio  di contagio da Covid-19 cui potrebbero esporre i figli, soprattutto se negli ultimi quindici giorni non hanno potuto limitare le loro frequentazioni a causa della loro attività lavorativa  o altre improrogabili necessità.

In definitiva…

I genitori potranno spostarsi da Regione a Regione da Comune a Comune per prendersi cura dei propri figli e garantire loro il diritto alla bigenitorialità, ma è consigliabile che portino sempre con sé una copia del provvedimento giudiziario che regolamenta i turni di cura e l’ultimo modulo di autodichiarazione.

Tale conclusione non deve esimere ciascun genitore dal prendere delle precauzioni a tutela della salute dei propri figli, specie se svolgono attività lavorative nell’ambito sanitario e sono a stretto contatto con persone positive al coronavirus.  In questo e in altri casi,  i genitori d’intesa potranno modificare temporaneamente le loro abitudini di vita  e le giornate da trascorrere con i propri figli allo scopo di tutelare la loro salute. Nell’attuale periodo di emergenza è auspicabile non farsi travolgere da eccessive paure  e mantenere la più attiva collaborazione tra genitori separati che ha certamente la precedenza rispetto a ogni conflittualità emersa o emergente. In caso di conflittualità o difficoltà a raggiungere tali accordi è sempre possibile chiedere il supporto di un mediatore familiare o rivolgersi ad un coordinatore genitoriale.

Consolata Santino

Mediatrice familiare e consulente legale

 

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