Chiedere di vedere il figlio configura lo stalking?

voler vedere il figlio configura il reato di stalking

Chiedere di vedere il figlio configura lo stalking se integra gli elementi tipici degli atti persecutori puniti dall’art. 612 bis c.p. Lo stalking è il reato che punisce le condotte che creano timore e disagio nella persona offesa attraverso insistenze e pressioni. Anche la richiesta del genitore separato di vedere la prole, se opprimente ed ossessiva può essere penalmente rilevante.
Infatti, la volontà di riavvicinare la ex coniuge con il pretesto di far visita alla prole o di volersi occupare dei figli, non può giustificare una condotta molesta o minacciosa in danno dell’altro genitore.

Cos’è il reato di atti persecutori?

Ai sensi dell’art. 612 bis c.p. è punito con la reclusione da un anno a sei anni e mezzo chi, con condotte ripetute, minaccia o molesta qualcuno, in modo da provocare alla vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, ovvero da costringere la stessa a modificare le proprie abitudini di vita .Dunque, lo stalking si concretizza nel porre in essere almeno due condotte moleste o minacciose in un breve arco di tempo, che siano in grado di provocare nella vittima :

  • un continuo e grave stato di ansia o di paura;
  • un fondato timore per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona a cui si è legati da una relazione affettiva;
  • l’alterazione delle proprie abitudini di vita.
    Inoltre, la pena è aumentata se il fatto è commesso:
  • dal coniuge, anche separato o divorziato;
  • da persona che è o è stata legata alla persona offesa da una relazione affettiva;
  • attraverso strumenti informatici o telematici;
  • a danno di un minorenne, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità;
  • con armi o da persona travisata.

Come si è pronunciata la Cassazione sul rapporto  diritto di visita e stalking?


La legittima aspirazione di un genitore di voler vedere i figli ed occuparsi di loro è un diritto riconosciuto nel nostro Ordinamento che non può di per sé escludere la rilevanza penale di comportamenti vessatori e molesti. Infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che il genitore, non può usare come alibi il figlio nato dalla precedente relazione per perseguitare l’ex coniuge.

Disamina di un caso concreto


Nel caso affrontato dalla Cassazione, un uomo si rendeva protagonista di appostamenti nei pressi dell’abitazione e del luogo di lavoro della sua ex compagna e madre di suo figlio, cui seguivano urla e aggressioni verbali , con la pretesa di vedere la prole, cagionando alla donna un grave stato d’ansia e paura. Sul punto la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di genitori separati, è comunque stalking perseguitare l’ex partner, anche se il fine è quello di poter esercitare la propria responsabilità genitoriale sulla prole quando l’ossessività dei contatti  e le reiterate richieste , ivi comprese di voler stare con  la prole, determina pregiudizio alla vittima.(Cassazione penale, sez. V, sentenza 26.04.2021 n. 15625)

Conclusioni

Il movente dell’ex partner di chiedere di vedere il figlio e di esercitare il diritto di visita configura lo stalking, se la condotta è esercitata con molesta e minaccia idonea a cagionare  ansia e timore al destinatario!
Se hai ancora quale dubbio o hai bisogno di una consulenza legale, non esitare a contattarci per avere informazioni

                                                                                                                                                        Avv. Debora STASOLLA

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