Costituisce reato la violazione del diritto di visita del genitore?

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Tra le domande frequentemente poste all’avvocato ricorre: “costituisce reato la violazione del diritto di visita del genitore?” Spesso le parti ci chiedono quali siano le conseguenze sul piano civilistico e penalistico della condotta omissiva dell’altro genitore in relazione al diritto/dovere di visita.

In base al principio di responsabilità genitoriale entrambi i coniugi hanno il dovere di educare, mantenere ed istruire i figli minori anche in caso di separazione o divorzio.

Nonostante la prosecuzione del rapporto tra genitori separati e figli svolge una funzione strumentale alla serena crescita ed educazione del minore(ai sensi dell’art. 337 ter c.c.), non sempre le separazioni tra coniugi sono pacifiche e spesso possono tradursi in inadempimenti e litigi che vedono coinvolti anche i figli minori.

Cosa accade sul piano civilistico?

La legge n. 54/2006 ha introdotto l’art. 709 ter c.p.c. allo scopo di disciplinare la soluzione delle controversie tra genitori e sanzionare eventuali inadempimenti.

Nello specifico l’articolo introduce nuovi rimedi per comporre le divergenze e promuovere la cooperazione tra i genitori al fine di tutelare il minore in virtù del principio di bi-genitorialità.

Esattamente la norma in parola prevede che il giudice, in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore ovvero ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, possa modificare i provvedimenti in vigore nonché:

  1. ammonire il genitore inadempiente;
  2. disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti del minore;
  3. disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro;
  4. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Sul punto merita evidenziare la prima applicazione giurisprudenziale della norma introdotta dalla legge sull’affido condiviso, ossia la decisione della Corte di Appello di Firenze del 29.08.2007 che ha condannato una madre al pagamento di una somma di denaro a carattere risarcitorio per non aver ottemperato alle statuizioni della sentenza di divorzio in merito alle modalità di frequentazione tra il figlio e l’altro genitore affidatario.

Sebbene la legge offra degli strumenti di tutela, è bene ricordare che spesso dietro il comportamento del genitore inadempiente si cela un sentimento di rancore e rabbia. Le parti il più delle volte mettono in atto meccanismi vendicativi in cui il figlio viene strumentalizzato. In tali casi è sempre preferibile consigliare alle parti di rivolgersi ad un mediatore familiare per effettuare un percorso volto a recuperare il dialogo e raggiungere un accordo pienamente soddisfacente. Inoltre, il supporto psicologico in una fase così delicata della vita è sempre raccomandato.

Costituisce reato la violazione del diritto di visita?

Nelle sedi giudiziarie risulta particolarmente dibattuta la questione – se e in quali casi – la condotta del genitore (collocatario o non collocatario) che non rispetta i diritti di visita del figlio, secondo le modalità stabilite dal Giudice, possa configurare l’ipotesi delittuosa della “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice” ex art 388 c.p.

In realtà questa si configura solo in presenza di una condotta, eseguita con dolo e male fede, volta a frustrare o a impedire il risultato concreto cui tende la sentenza emessa dal tribunale Civile.

In merito il Tribunale di Nocera Inferiore, Ufficio GIP, con sentenza del 14 marzo 2018 ha chiarito come il semplice inadempimento non è sufficiente a configurare il reato in parola, atteso che il provvedimento di separazione dei coniugi costituisce, in favore del genitore non collocatario, la facoltà–diritto di vedere e tenere con sé i propri figli e non un obbligo coercibile.

L’inosservanza del dovere di rispettare gli orari di visita dedicati al figlio, ovvero il comportamento di disinteresse nei confronti del minore non assume rilievi penali poiché si configura in termini di facoltà. Pertanto, è possibile concludere che non costituisce reato la violazione del diritto di visita del genitore.

Tuttavia è bene chiarire che il diritto di famiglia è in continua evoluzione, quindi non mancano -e non mancheranno- apporti giurisprudenziali di segno opposto che mediante una rilettura costituzionalmente orientata del diritto in esame ed in virtù del principio di bigenitorialità attribuiranno alla descritta violazione rilevanza penale.

Avv. Debora STASOLLA

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