Il procedimento di inabilitazione e interdizione

Il procedimento inabilitazione e interdizione

Il procedimento di inabilitazione e interdizione è utile ad accertare la sussistenza dello stato di menomazione psichica di un soggetto al fine di tutelarlo attraverso un provvedimento che ne limiti totalmente o parzialmente la capacità di agire.

Chi può avviare il procedimento di inabilitazione e interdizione?

Il soggetto interessato ad ottenere l’interdizione o l’inabilitazione deve attivarsi presentando un’istanza.

Può presentare l’istanza di interdizione o di inabilitazione per i soggetti indicati nell’art. 415 c.c.:

  • lo stesso interdicendo o inabilitando;
  • il coniuge;
  • la persona stabilmente convivente;
  • i parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii);
  • gli affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge);
  • il tutore o il curatore;
  • il pubblico ministero.

In questo caso, l’inabilitazione o l’interdizione può essere richiesta presentando istanza al tribunale ordinario del luogo dove l’inabilitando o l’interdicendo ha la residenza o il domicilio effettivi.

Nel caso in cui, invece, l’inabilitando o l’interdicendo sia il minorenne nell’ultimo anno della minore età (17 anni), l’istanza può essere presentata solo:

  • dai genitori, anche se ricoprono la carica di curatori, o
  • dal Pubblico Ministero.

In questo caso, l’istanza dev’essere presentata al Tribunale per i minorenni con sede nel capoluogo del distretto di Corte d’Appello dove risiede il minore secondo quanto sancito dall’art. 40 delle disposizioni attuative al codice civile.

Se si tratta di una persona stabilmente ricoverata, la domanda dovrà essere presentata nel Tribunale del luogo dove realmente vive.

Come si svolge il procedimento di inabilitazione?

Una volta presentata l’istanza si apre il giudizio di inabilitazione, il quale può trasformarsi in giudizio di interdizione o in amministrazione di sostegno se ve ne sono i presupposti.

Affinché il giudice si pronunci sull’interdizione però è necessaria che venga promossa l’istanza dal Pubblico Ministero o da qualsiasi altro soggetto che è legittimato a promuoverla.

Inoltre, nella giurisprudenza, è ammessa la possibilità, per chi ha fatto domanda di inabilitazione, di modificarla in domanda di interdizione senza che il pubblico ministero promuova un’azione in tal senso.

Il terzo comma dell’articolo 418 invece contempla l’ipotesi in cui è più opportuno nominare un amministratore di sostegno piuttosto che inabilitare il soggetto.

L’esaminazione dell’inabilitando o dell’interdicendo

Prima di dichiarare l’inabilitazione o l’interdizione di un soggetto è necessario che il giudice effettui un accertamento volto a valutarne l’infermità mentale mediante lo svolgimento di un colloquio che gli consenta di acquisire i mezzi di prova necessari, avvalendosi, se necessario dell’ausilio di un consulente tecnico per valutare le condizioni, nonché interrogare i suoi parenti prossimi e acquisire le informazioni necessarie.

All’esito dell’esame, ove lo ritenga opportuno, il giudice può nominare con sentenza un curatore provvisorio.

Quali compiti ha il tutore?

Il tutore può:

  • compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, cioè quegli atti che tendono unicamente a gestire un complesso patrimoniale senza intaccarne la consistenza, necessari alla vita quotidiana dell’interdetto;
  • compiere gli atti di straordinaria amministrazione (ad esempio la vendita o l’acquisto di beni immobili o di beni mobili di valore, accettazione di eredità ecc.) solo previa autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale, a seconda dei casi di cui agli artt. 412-413 c.c.

Il tutore deve, inoltre, tenere la contabilità della sua amministrazione e renderne conto annualmente al giudice tutelare, il quale sceglie la persona più adatta all’incarico tra i soggetti elencati nell’art. 408 c.c., cioè tra:

  • il coniuge non separato legalmente;
  • la persona stabilmente convivente;
  • i genitori,
  • il figlio;
  • il fratello o la sorella;
  • un parente entro il quarto grado;
  • il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • una persona giuridica nelle vesti del proprio legale rappresentante o altro soggetto delegato.

La curatela da parte di un soggetto ha una durata limitata nel tempo, non potendo durare oltre i 10 anni, salvo il caso in cui si tratti del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Quali sono gli effetti dell’inabilitazione e dell’interdizione.

Accolta la domanda di inabilitazione o di interdizione, con eventuale nomina del curatore provvisorio, la sentenza e il decreto di nomina vengono resi pubblici.

Il cancelliere li annota nel registro delle curatele annotando la data e gli estremi del provvedimento, i dati identificativi dell’inabilitato e del curatore nominato.

Lo stesso funzionario provvede a comunicarli entro dieci giorni all’ufficiale di stato civile che effettua le relative annotazioni nell’atto di nascita dell’inabilitato.

Pubblicata la sentenza, il provvedimento inizia a produrre i suoi effetti, ai sensi dell’articolo 421 c.c. L’inabilitato può, ai sensi del primo comma dell’articolo 427 c.c., continuare a compiere autonomamente:

  • gli atti di ordinaria amministrazione;
  • alcuni atti di straordinaria amministrazione senza essere assistito dal curatore, se concesso dall’autorità giudiziaria;
  • l’esercizio dell’impresa commerciale se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare.

Se l’inabilitato compie atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza l’assistenza del curatore o qualsiasi altro atto che non rispetti le formalità imposte dalla legge, questi atti sono invalidi e annullabili.

L’interdizione preclude il matrimonio e il riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio.

 

 

Maria Bertone

Dott.ssa in Giurisprudenza

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