Quali sono le misure di sicurezza applicabili ai minori autori di reato?
Per rispondere a questa domande occorre chiarire che:
- Le misure di sicurezza sono provvedimenti adottati per “rieducare” il condannato ritenuto socialmente pericoloso e rispondere ad esigenze di prevenzione sociale.
- per poter procedere penalmente nei confronti di un minore è necessario che questi sia imputabile, ovvero che sia stata valutata la capacità del minore.
MINORE NON IMPUTABILE
- Minore di 14 anni: Si presume sempre non imputabile
MINORE IMPUTABILE
- Tra i 14 e i 18 anni, il minore è imputabilesolo se il giudice ha accertato che al momento del fatto aveva la capacità di intendere e di volere (art. 98 c.p.).
Le misure di sicurezza applicabili ai minori non imputabili
La Cassazione ha dato una risposta positiva a tale domanda stabilendo l’applicabilità della libertà vigilata o, in alternativa, quella del riformatorio giudiziario (nella forma della comunità stabilita dal d.p.r. 448/1988) nel caso in cui il minore autore di delitto sia stato dichiarato socialmente pericoloso e vi sia quindi il pericolo che reiteri reati dello stesso genere.
La Corte Costituzionale, tuttavia, ha sottolineato la necessità di introdurne una nuova normativa calibrata sulle esigenze sociali e di educazione del minore.
Le misure di sicurezza applicabili ai minori imputabili
Se il minore è imputabile può essere disposto il collocamento in un riformatorio giudiziario o la libertà vigilata (art. 225 c.p.).
L’art. 22 del d.p.r. 448/1988 stabilisce che il giudice fissa le prescrizioni per le attività di studio e lavoro e altre utili alla sua educazione.
L’art. 36 prevede, quale condizione per l’applicazione della misura del collocamento in riformatorio giudiziario, la commissione da parte del minore di un delitto particolarmente grave e quindi punito con la reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni (es. omicidio).
Quali sono le questioni più importanti nell’applicazione delle misure di sicurezza ai minori ?
L’art. 37 del d.p.r., per accertare la pericolosità sociale del minore, introduce un criterio normativo aggiuntivo agli indici contenuti nell’art. 133 c.p.: il concreto pericolo che commetta gravi delitti contro la sicurezza collettiva o di criminalità organizzata, con l’uso di armi o violenza.
La ratio della norma è quella di regolamentare il più possibile il giudizio di pericolosità del minore in considerazione delle sue particolari esigenze e dei principi del processo specializzato per i minori: la destigmatizzazione e minima offensività, la responsabilizzazione del ragazzo e la complementarietà delle norme del codice penale, per cui, nella maggioranza dei casi, il processo specializzato per i minori prevale sul rito previsto per gli adulti.
Si conclude evidenziando che le esigenze di “prevenzione sociale” che giustificano l’applicazione di tutte le misure di sicurezza sono meno sentite quando i reati sono commessi da persone giovani la cui personalità è attraversata ancora da forti cambiamenti ed evoluzioni.
Matilde Mazzeo
dott.ssa in Giurisprudenza