È possibile interrogare un minore nel corso di un processo penale?
Ebbene sì, nel nostro ordinamento è consentita l’audizione del minore: ogni persona ha la capacità di testimoniare (art. 196 c.p.p.), anche i bambini minori di quattordici anni, la cui attendibilità è valutata dal Giudice.
Il minore può essere sentito sia come persona offesa, poiché vittima di un reato, od in qualità di testimone. La sua audizione non è semplice, anzi è considerata un’attività delicata da cui potrebbero derivare traumi al suo sviluppo ed alla sua crescita psico-relazionale.
Per evitare che il processo possa ulteriormente vittimizzare il bambino, il legislatore si è adoperato indicando criteri di bilanciamento tra la genuità della prova e l’integrità cognitiva dell’interrogato.
Qual è il quadro normativo sovranazionale?
L’attenzione posta ai diritti del minore ha interessato anche le norme sovranazionali, le raccomandazioni ed i protocolli d’intesa. Oltre alle decisioni adottate dagli Organi comunitari, (ad oggetto le modalità di ascolto del minore), la Convenzione di Lanzarote e la Carta di Noto hanno posto l’accento sul coinvolgimento processuale del minore. Tale ultimo documento, benché valga come semplice raccomandazione e non abbia carattere normativo, evidenzia la necessità di seguire rigorosi parametri di tutela durante l’audizione del bambino, che di seguito verranno trattati.
E nel nostro ordinamento come si tutela il minore?
Nel processo penale la prova dichiarativa è acquisita nella fase dibattimentale, ma l’audizione del minore può anche svolgersi in sede di incidente probatorio ex art. 392 c.p.p. Tale strumento permette l’esame del testimone (in casi d’urgenza) durante le indagini preliminari, alla sola presenza del Giudice (Gip) nelle stesse forme previste per il dibattimento. Ma vi è di più, l’art 398 c.5 bis c.p.p. letto congiuntamente all’art. 498 c.4 bis e 4 ter c.p.p. (applicabile per il rinvio operato dal 401 c.p.p.) indirizzano l’attenzione sulla vulnerabilità del dichiarante. Quando l’esame coinvolge il minore, in relazione ai reati di cui all’ art. 392 c.1bis cpp, (ad es. reati a sfondo sessuale o pornografia minorile) il Giudicante con ordinanza può stabilire per l’audizione del minore un luogo, un tempo od una modalità diversa con cui procedere all’incidente probatorio. Invero l’udienza può svolgersi presso strutture specializzate, arredate da giochi e pareti colorate.
È consentito l’utilizzo del vetro specchio e dell’impianto citofonico con la mediazione del Giudice che può avvalersi dell’ausilio di un familiare o di un esperto.
Un’ulteriore tutela è rappresentata dall’art 499 comma 6 c.p.p. che affida al Presidente del Collegio il compito di assicurare la pertinenza delle domande e la correttezza delle contestazioni. Attesa la particolarità con cui i bambini, se avvicinati in modo suggestivo, possono facilmente cambiare la descrizione del racconto, il legislatore ha introdotto il ricorso alla figura dell’esperto in psicologia infantile. In realtà questo ausilio dipende principalmente dall’età dell’interrogato: solitamente i minori di tenera età necessitano di una mediazione, diversamente per i bambini che abbiano compiuto il decimo anno e che pertanto sono in grado di interloquire, sia pure nelle forme dell’audizione protetta, con il Giudice. In particolare l’ausilio dell’esperto deve restare distinto dal professionista incaricato al trattamento sanitario del paziente, in modo da non influenzare l’esito dell’esame stesso.
L’audizione processuale può incidere negativamente sulla psiche del minore?
Le situazioni nuove ed inconsuete, come la partecipazione ad una realtà processuale, la rievocazione di fatti accaduti o ricordi rimossi, potrebbero creare nel minore un trauma idoneo a provocargli un senso di alienazione e distacco dalla realtà. Un forte carico emotivo, come parlare e raccontare a sconosciuti scene dimenticate (Giudice e PM), potrebbe causare un disturbo post traumatico da stress. Le memorie del minore, se rievocate non correttamente, possono pregiudicare il suo equilibrio psico-fisico.
Quindi come si ascolta un minore nel processo?
Gli studi scientifici sui meccanismi psicologici del ricordo, dimostrano l’importanza di dover utilizzare rigorosi protocolli di intervista. Uno di questi è rappresentato dalla ridetta Carta di Noto, che elenca alcuni criteri da seguire durante l’audizione del minore vittima di reato. Nello specifico i professionisti nel raccogliere e valutare le informazioni devono:
A) Utilizzare metodologie evidencebased e strumenti (test, colloqui, analisi delle dichiarazioni, ecc.) che possiedano le caratteristiche di ripetibilità e accuratezza.
B) Adottare modalità di comunicazione verbale e non verbale contenute e composte.
C) Ridurre la gestualità e l’espressività, ponendo attenzione all’intonazione della voce, alla sequenza ed al ritmo del proprio stile espressivo. Il fine è eliminare il rischio di ulteriore vittimizzazione del minore, garantendogli la possibilità di dar voce alle proprie esperienze ed assicurare l’attendibilità dei risultati.
D) Formulare domande aperte con sequenza ad imbuto che lasciano libero l’intervistato di spaziare nel racconto. Solo successivamente si dovrà intervenire con domande di approfondimento di quanto già narrato.
E) Evitare domande in cui si chiede il «perché» in quanto possono essere interpretate dal bambino con un’attribuzione di colpa o di responsabilità.
F) Non ripetere domande subito dopo che il bambino ha risposto, per evitare che la richiesta configuri una critica al suo raccontato, inducendolo a modificarne il contenuto.
G) L’interrogante può ricorrere a strumenti di aiuto per il colloquio, come le bambole anatomiche (nei casi di violenze sessuali) o i disegni.
Tali linee guida sono vincolanti?
No, la dichiarazione acquisita dal minore in violazione delle indicate linee guida è comunque utilizzabile ai fini processuali.
La Corte di Cassazione, (sez. pen.III), con la sent. n. 2017, n. 648 ha chiarito come” nella fase di assunzione e valutazione delle prove, il giudice non è vincolato al rispetto delle metodiche prescritte nelle linee guida così un discostamento da esse non determina l’inutilizzabilità della prova assunta”.
È chiaro che, nonostante della tutela del minore si sia interessato il diritto nazionale e sovranazionale, occorrerebbe un’integrazione multidisciplinare, in modo da facilitare una visione dinamica e d’insieme della materia. Sarebbero necessarie imposizioni precettive di modelli d’ascolto idonei ad evitare danni alla psiche del minore. Solo procedendo in tal senso, si avrebbe una risposta interessante all’apparente inerzia del sistema procedurale ed una pacifica garanzia della prova.
Debora Stasolla
dott.ssa in Giurisprudenza
4 pensieri su “L’audizione del minore ed i suoi rilievi psicologici”
Complimenti per il rigore e l accuratezza dell approfondimento.
Bellissimo articolo, lo trovo molto interessante e di scorrevole lettura. Complimenti
Molto interessante, semplice diretto e chiaro..complimenti all’avvocato…
Un articolo chiaro e ben curato nel contenuto e nella forma