Affidamento esclusivo: ipotesi in cui l’affidamento condiviso non è riconosciuto

affidamento condiviso

In quali casi di crisi familiare l’esercizio della responsabilità genitoriale tramite affidamento condiviso non è riconosciuto?

L’affidamento condiviso quale regola generale

L’affidamento condiviso è la regola generale prevista dalla legge n. 54/2006  che disciplina l’esercizio della responsabilità genitoriale in caso di cessazione del legame affettivo dei genitori.

La legge ha affermato il principio di bigenitorialità, per cui il figlio ha diritto ad avere rapporti solidi e duraturi con entrambi i genitori.

Il giudice emana i provvedimenti necessari, mirati a preservare il rapporto dei minori con entrambi i genitori, accertando che i figli abbiano un concreto interesse a una relazione stabile (art. 337-ter c.c.). Tuttavia, l’art. 337-quater c.c. lascia ampia autonomia ai coniugi, che possono accordarsi sulle decisioni più importanti, salvo quanto stabilito diversamente. Anche se il minore deve avere la possibilità di trascorrere tempo con entrambi, può essere collocato prevalentemente presso uno di loro, per rispondere meglio al bisogno di stabilità delle relazioni.

In quali casi l’affidamento condiviso non è riconosciuto ?

L’art. 155 c.c. prevede che il giudice possa disporre una forma di affidamento diversa da quella condivisa solo quando, con provvedimento motivato, accerti che questa sia contraria all’interesse del minore o che il genitore sia manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore. Questo presupposto, in particolare, ricorre in caso di grave inidoneità educativa, di condotta di vita anomala e pericolosa o ancora in caso di rifiuto categorico del minore di avere rapporti con un genitore.

Affidamento esclusivo: la giurisprudenza ordinaria e della Cassazione ha individuato una serie di ipotesi

L’affidamento condiviso non è riconosciuto, perché contrario all’interesse del minore:

  • se il genitore è assente, perché, ad esempio, risiede abitualmente all’estero, o esercita il diritto di visita in modo discontinuo, disinteressandosi del minore, a meno che non recuperi il ruolo genitoriale;
  • l’affidamento esclusivo è stato concesso in caso di perdurante violazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento. A tal proposito si evidenzia che il giudice ai sensi dell’art. 709 ter c.c. può, per gravi inadempienze, ammonire il genitore inadempiente; disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
  • quando il figlio ha cattivi rapporti con il genitore non collocatario, i cui incontri possono svolgersi in struttura protetta (Cassazione, sentenza n. 20151/2018);
  • se il giudice accerta che un genitore allontani il minore dall’altro, comportamento sintomatico della Sindrome di Alienazione Parentale (PAS)
  • in caso di violenza e aggressività nei confronti dei figli.
  • se un genitore si trova in precarie condizioni di salute mentale tali da poter determinare un pregiudizio al minore.

Al fine di verificare se è possibile agire in giudizio ai sensi dell’art. 709 ter c.c. per ottenere il risarcimento dei danni oppure verificare se sussistono le condizioni per richiedere l’affidamento esclusivo è sempre consigliabile rivolgersi al proprio legale di fiducia, non dimenticando che le ricerche internazionali testimoniano l’importanza, da un punto di vista psicologico, per un figlio dei tempi di visita paritari. Ciò contribuirebbe a migliorare il rendimento scolastico e ridurrebbe il rischio depressivo.

Matilde Mazzeo
Dott.ssa in giurisprudenza

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