Interdizione e inabilitazione

interdizione e inabilitazione

Di cosa si tratta?

Interdizione e inabilitazione, nonché l’amministrazione di sostegno sono delle misure a tutela dei soggetti incapaci, cioè di quei soggetti privi della capacità d’agire.

Con la maggiore età si presume che ogni soggetto abbia un’adeguata maturità per tutelare i propri interessi. Ciò, peraltro, non è sempre vero. Difatti, una persona, sebbene legalmente capace, in quanto maggiorenne, si può trovare in una situazione di incapacità a rendersi adeguatamente conto del valore degli atti che compie.

Il legislatore, per ovviare, a questa situazione, è intervenuto più volte, nel corso degli anni, per disciplinare la condizione giuridica e la tutela di queste soggetti deboli (disabili, psicolabili per menomazioni fisiche o psichiche, per infermità mentale o altre malattie).

Vediamo di analizzare, in questo articolo, singolarmente le prime due figure e i vari aspetti in comune.

Definizione di interdizione e inabilitazione

  • L’interdizione è un istituto giuridico volto a tutelare i soggetti (maggiore di età o minore di età) che si trovano in una condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi.
  • L’inabilitazione è un istituto giuridico disciplinato dagli articoli 414 e seguenti (rimandiamo agli articoli) del nostro codice civile, inserito nell’ambito della tutela dei soggetti parzialmente incapaci di agire.

Si tratta di anziani, disabili, alcolisti, tossicodipendenti, persone detenute, malati terminali i quali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

Chi è il soggetto che può applicare l’interdizione e l’inabilitazione?

L’interdizione e l’inabilitazione possono essere pronunciate dal giudice, il quale:

  • deve effettuare una valutazione sulla gravità dell’infermità in relazione alla tutela degli interessi del soggetto incapace e alla fattispecie concreta;
  • deve valutare i rapporti che intercorrono tra il soggetto incapace e il il mondo esterno, quando l’amministratore di sostegno non è sufficiente a garantirne la piena tutela.

Quali sono le cause che determinano l’interdizione?

L’interdizione è pronunciata nei confronti di soggetti che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:

  • Infermità di mente, cioè una malattia grave al punto che impedisce al soggetto di esprimere liberamente e consapevolmente una volontà;
  • abitualità dell’infermità: vale a dire una malattia irreversibile e/o incurabile;
  • incapacità del soggetto a provvedere ai propri interessi sia economici che extrapatrimoniali;
  • necessità di un’adeguata protezione.
  • Nei confronti del minorenne nell’ultimo anno della sua minore età, anche se è destinata ad avere effetto dal giorno del raggiungimento del diciottesimo anno.

L’interdizione è uno strumento residuale rispetto all’amministrazione di sostegno, nel senso che si procede ad essa qualora gli altri strumenti di protezione non siano idonei o sufficienti.

Quali sono le cause dell’inabilitazione? E quali sono le cause di esclusione?

Sono cause di inabilitazione:

  • La prodigalità e l’abuso abituale di stupefacenti o di bevande alcoliche, a condizione che il soggetto o la sua famiglia vengono esposti a gravi pregiudizi economici;
  • Alcune imperfezioni fisiche che possono impedire la formazione di una matura esperienza, quali ad esempio il sordomutismo o la cecità dalla nascita o dalla primissima infanzia;
  • La condizione di chi abbia superato la maggiore età e si trovi in uno stato di infermità mentale così grave da non rendere necessaria l’applicazione dell’interdizione.

Non può essere considerato soggetto inabilitato, il minore di età emancipato, a meno che non si trovi nell’ultimo anno della minore età. In questo caso, gli effetti dell’inabilitazione si producono dal giorno del compimento del diciottesimo anno di età.

Per maggiori informazioni, in ogni caso, è sempre preferibile rivolgersi ad un consulente legale

Maria Bertone

Dott.ssa in Giurisprudenza

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